Datazione:
1 Gennaio 1802 - 31 Dicembre 1805
Descrizione [sias]
L'art. XVIII della costituzione del 26 dicembre 1801 prevedeva un giudice di prima istanza per ogni circondario. Decideva in appello sulle cause a lui deferite dai giudici di pace e in prima istanza sulle cause eccedenti i venti scudi. Giudicava in prima istanza sulle cause criminali.
Consistenza:
voll: 43
bb: 7
Totale unità: 50
Aggiornamenti:
2006-09-08, OR