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Capitoli 007 (registro)

Unità: 6


Datazione: 1170 - 1550

Titolo [est]

Libri delle Sentenze. Copiario in pergamena. n.° 1.

Formato: foglio grande
Materiale: pergamena
Condizione: carte

Sequenza:
carte, 1 - 132 (numerazione mancante, più la Tabula in principio)

Descrizione

È questo il primo libro della raccolta insigne de' documenti d'ogni natura, riguardanti la giurisdizione e i diritti del C. di Lucca, la quale venne eseguita dai tre cittadini, secondo la commissione del Consiglio Generale; e che poi, custodita nella Cancelleria dell'Offizio sulle Differenze de' confini, fu designata, e nei repertorii d'archivio e nei pubblici documenti, col titolo di Libri delle Sentenze.

Gioverà di riferire il proemio che si legge in testa a questo stesso volume, cui fa seguito il decreto che ordinava il lavoro.

"Ad gloriam et laudem Dei omnipotentis, eiusque gloriosissime Virginis matris Mariae, beatorumque apostolorum Petri et Pauli, sanctissimique Vultus, divique Martini ac Paulini, ceterorumque Sanctorum omnium huius nostrae urbis protectorum, et ad perpetuam rei memoriam". "Messer Nicolao Liena, maestro Gerardo Seriusti et messer Dino Sardini, in loco del decto maestro Gerardo absente [001], et Martino Bernardini, visto la commissione datoci per il Magnifico Consilio Generale di ritrovare et ponere insieme tutte le ragione et beni del Magnifico Comune di Lucha, come per i suoi decreti qui di sotto notati appare. La quale commissione da noi con ogni debita reverentia accettata, et uzatovi per dui anni quanta diligentia habiamo saputo, sì in cercar in pallatio de' Magnifici Signori, come in la Camera del Magnifico Comune, in Vescovato, et case di più particulari, dove per diligentia che habiamo facto non habiamo potuto trovare li primi fondamenti della più gran parte de le cose. Et questo pensiamo procedi perché in Lucha, dal 1255 fino al 1355, che v'è anni cento, la terra cambiò molte volte signorìa et fu saccheggiata diverse volte, lo Archivio dui volte abrugiò, dipoi non se n'è hauto quella diligentia che sarebe stato di bisogno in salvare le scripture; chè molte note habiamo trovato, che citano diversi libri et scripture publiche, che non se ne trova nessuna. Etiam li libri propri de' decreti di Castruccio che resse anni XII, non se ne trova nessuno. Et in la Camera del Magnifico Comune di Lucha, in rivedere quelle scripture per li inventari delli libri che vi sono, consegnati a ser Collucio Busdraghi guardiano di epsa, et la copia di epsi in autentica forma è in Tarpea, non s'è notato molte scritture, che per esser state là lungamente all'humido, erano tutte fradice, che non se ne poteva intender niente, di modo che non s'è potuto averne quella noticia da noi desiderata in satisfatione di tutta la città. Èssi trovato uno volume di Statuti compilati l'anno 1308, per li quali autentichamente si mostra tutto quello che il Magnifico Comune di Lucca alhora godeva, sì per il censo del candelo che gravava ciascuno a pagar a Santa Crocie, come per il salario et modo delli rectori che vi mandavano. Il quale Statuto è in carta di bambace, assai sùcito e consumato, et con alcune carte tanto stracciate che non si potevano tenere insieme: imperhò lo abiamo facto trascrivere et riaptarlo al meglio s'è possuto, et misso in Tarpea, scriptovi sopra Statuti del M.CCC.VIII. In questo libro [002]adoncha sarà scripto tutto quello che allora si teneva in la Versiglia, cioè da Pontremoli, Sarezana, Massa, Carrara con la sua Vicaria, Pietrasanta con la Vicaria, Camaiore con la Vicaria fino al Serchio; et ancor Valdiserchio, Librafracta, Quosi et Buti che allora si tenevano". "Anno a N. Domini M.D.XXXVI, indictione VIIII, die VIIII Februarij". "Convocato et congregato Magnifico Consilio Generali, ut moris est, servatis servandis, fuit propoxitum per nobilem virum Thomam Montecatinum, magnificum Vexilliferum justiciae Populi et Comunis lucensis, qualiter privilegia, scripturae et alia iura pertinentiae et iurisdictionis huius nostrae civitatis, suorumque castrorum et terrarum, sunt adeo difusae in plures et confusae, quod cum maxima dificultate in unum redigi possunt, et cum non modico periculo illas et illa admittendi, in preiudicium et discrimen huius nostrae civitatis. Super qua proposita fuit consultum et obtentum, per pallottas 101 pro sic, non obstantibus octo in contrarium repertis: Quod auctoritate et potestate huius presentis Magnifici Consilii, ut sint qui habeant specialem curam reperiendi, restringendi et in simul ponendi, et poni faciendi et describi scripturas et iura ad civitatem nostram spectantia et pertinentia super quibuscunque castris, terris, locis, comunibus et territoriis, tam quae ad presens possidentur, quam quae non possidentur, intelligatur data auctoritas infrascriptis tribus civibus videndi et perquirendi omnes et singulas scripturas et iura praefata, in quocunque loco et penes quoscunque esse reperirentur. Et omnes et singuli, penes quos dictae scripturae esse reperirentur, teneantur ipsas et ipsa eis ostendere, possintque per eos cogi ad ipsas et ipsa sibi presentandum et patientiam prestandum, qui videantur per eos, et sibi relaxentur, sub pena pecuniaria tantum, de qua ipsis civibus, seu duobus partibus de tribus ipsorum, videbitur. Et ipsas scripturas et iura extrahi faciendi et registrandi in uno libro, pro ut eis videbitur. Et pro ipsis scripturis et iuribus extrahendis et reperiendis, auctoritatem habeant mittendi personas extra nostrum districtum et eis salaria constituendum, solvendo de pecuniis nostri Comunis; et pro predictis exequendis autoritatem habeant expendendi eam pecuniarum summam nostri Comunis, quae eis necessaria et opportuna videbitur; quam Camerarius Generalis Comunis nostri teneatur solvere, et in predictis et circa ea, et ab eisdem dependentia, tantam habeant auctoritatem quantam habet presens Magnificum Consilium Generale, duraturam mensibus sex proximis. Qui cives electi sunt ut infra, videlicet: "Dominus Nicolaus Liena, magister Gerardus Serjustus, Martinus Bernardini. Et predictis, non obstantibus vacationibus de duobus officiis, cui pro hac vice derogatum intelligatur". L'opera de' tre cittadini non poté esser condotta a fine dentro il brevissimo spazio di sei mesi imposto in questo primo decreto. Occorsero pertanto diverse proroghe, che si concessero dal Consiglio il 3 Novembre 1536 e il 30 Ottobre 1537, l'ultima duratura a tutto l'anno 1538. Fra le molte cose che fecero intorno alle pubbliche carte, fu principalissima questa dei Libri delle Sentenze, i quali essi apprestarono, e che poi furono proseguiti e tenuti correnti, quasi fin che durò la Repubblica, col trascriverci gli atti pubblici della stessa qualità, che venivano di mano in mano compilati. Il concetto fondamentale dell'opera fu quello, come si disse, di radunare in un corpo solo tutte le carte comprovanti i diritti del C. di Lucca sul territorio che gli era stato soggetto nel tempo della sua maggiore possanza, che fu il principio del secolo XIV: perciò la nota delle terre che costituivano il dominio di Lucca a forma dello Statuto del 1308, è posta in cima dell'opera, come fondamento di quella. La quale, pertanto, non è a considerarsi solamente come compilazione archivistica e storica, ma anche come un fatto politico osservabile, e che ha pieno riscontro colle dichiarazioni che si leggono nello Statuto del C. che appunto si rinnovava nel 1536, anno della commissione affidata ai Tre; che cioè Lucca intendeva di mantenere ogni diritto sul suo antico territorio, protestando contro chi a forza gliene aveva sottratta alcuna parte, e riserbandosi di recuperarlo in ogni maniera [003]. Il metodo che i Tre tennero nell'eseguire i Libri delle Sentenze, e nel distribuire le scritture di cui si compongono, fu il seguente. I documenti riunirono secondo che appellavano a certe parti del territorio prese all'ingrosso, come a dire Garfagnana, Versilia, Valleariana ec.; suddividendoli poi sotto i nomi delle diverse terre, castelli ec. e procurando di mantenere, nella copia de' documenti stessi, l'ordine del tempo. In cima di ognuna di queste divisioni posero poi una narrativa storica scritta in volgare, dove le vicende dei luoghi sono brevemente narrate colla scorta de' documenti e delle croniche; ed, alla occorrenza, alternarono documenti ed estratti di croniche, quando questi ultimi fossero opportuni a schiarire e collegare fra loro i documenti. Per i fatti de' tempi più antichi si valsero spesso delle croniche di Giovanni Sercambi, che chiamarono semplicemente le Croniche nostre: per le quali si è riscontrato che si valsero del bellissimo codice originale, di cui credettero anche servigio pubblico di ordinare una trascrizione, che, assieme coll'originale anzidetto, si conserva tuttora in questo Archivio. Il volume presente, primo della raccolta, contiene divisioni o rubriche.



Note:
[001] È questo il notissimo letterato che s'intitolava nei libri a stampa Gerardo Diceo, e che appunto, quando si operò questo lavoro, fu assente perché condotto a Milano come pubblico Maestro di lettere.


[002] Si avverta che il libro fu poi diviso in tre volumi, perché riuscito di mole eccessiva.


[003] Stat. Com. Luc. an. 1539. III. c. 41, passim.



Unit_id: D[01]D[01]D[103]U[007]


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