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26-08-1268 - S.M.CORTEORLANDINI (pergamena)

Datazione (rilevata): 26 Agosto 1268

Misure: 153 x 453 mm
Materiale: pergamena
Stato: integra
Stato di conservazione: ottimo
Condizione: stesa
Segnatura antica: mazzo n. 192

01. Atto

Datazione (rilevata): 26 Agosto 1268

Carattere: pubblico
Traditio: originale
Topica: Lucca, nel chiostro di S. Maria Forisportam

Persone:
rogante: Struffaldo notaio dell'Aula Imperiale, figlio del fu Guglielmo notaio (signum: 1)
testimone: esame l'istrumento scritto da Pietro da Ferentino scrivano di Santa Romana Chiesa
testimone: da cui apparisce che don Pietro canonico fiorentino
testimone: cappellano della chiesa di San Pietro Somaldi di Lucca
testimone: fu ammonito dal detto Vescovo perch‚ ritornasse alla detta chiesa di San Pietro Somaldi per esercitarvi l'ufficio di cappellano entro un mese dal giorno della consegna
testimone: essendo stata quella chiesa per un quinquennio senza il detto cappellano e visto che non solo un mese ma due anni erano passati dopo la suddetta lettera e il detto cappellano non era ritornato
testimone: perciò lo priva di quel benefizio. Questa sentenza fu proferita da detto Priore sedente nel claustro di Santa Maria Forisportam sopra una scranna
testimone: don Rosticcio e don Gherardo canonici di detta chiesa e don Ugolino Gillii giudice

Regesto:
Straffaldo notaio dell'Aula Imperiale quondam Guillielmo notaio.
Ildebrandino priore della chiesa di Santa Maria Forisporta al seguito d'incarico ricevuto da Don Enrigo Vescovo di Lucca in data di Viterbo 30 dicembre, prende in esame l'istrumento scritto da Pietro di Ferantino scrivano di Santa Romana chiesa da cui apparisce che Don Pietro canonico fiorentino cappellano della chiesa di San Pietro Somaldi di Lucca, fu ammonito dal detto vescovo perchè ritornasse alla detta chiesa di San Pietro Somaldi per esercitarvi l'ufizio di cappellano entro un anno, anzi entro un mese dal giorno della consegna, essendo stata quella chiesa per un quinquennio senza il detto cappellano e visto che non solo un mese ma due anni erano passati dopo la suddetta lettera e il detto cappellano non era ritornato, perciò lo priva di quel benefizio. Questa sentenza fu proferita da detto priore sedente nel claustro di Santa Maria Forisportam sopra una scravina.
testimoni Don Rossiccio e Don Gherardo canonici di detta chiesa e Don Ugolino Gillii Giudice.


Aggiornamenti:
1900-01-01, Contessa
2006-12-31, Nelli Sandro

Immagini:
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