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04-04-1211 - S.GIOVANNI (pergamena)

Datazione (rilevata): 4 Aprile 1211

Misure: 290 x 340 mm
Materiale: pergamena
Stato: integra
Stato di conservazione: ottimo
Condizione: stesa
Segnatura antica: mazzo n. 82

01. Atto

Datazione (rilevata): 4 Aprile 1211

Carattere: privato
Traditio: originale
Topica: Lucca, nella casa di Federico giudice figlio del fu Callianello

Persone:
rogante: Guinizello giudice e notaio di Ottone Imperatore dei Romani (signum: 1)
testimone: Segue quindi l'atto di locazione sopra citato
testimone: ove si dice che la rendita dovrà farsi del vino che si raccoglie in detta terra
testimone: e se manchi dovrà supplirsi d'altronde
testimone: e si stabilisce che il conduttore dovrà denunziare ai consoli "pro tempore"
testimone: o ad uno di loro
testimone: quando dovrà vendemmiarsi e calcarsi l'uva. Si dichiara inoltre che i rettori "pro tempore" della chiesa di S. Cassiano dovranno avere il suddetto vino fintantoch‚ piacerà ai consoli per i tempi e ai vicini o maggior parte di loro
testimone: i quali in qualunque tempo potranno revocare questa concessione
testimone: Orlando del fu Borgognone e Uberto di Aquilone

Regesto:
Guinizello Giudice e notaio di Ottone Imperatore dé Rom.
Guido quondam Uberto Ubaldini vende a Rainerio quondam Corso e a Tadicione quondam Rainerio Tadiccioni consoli dei vicini della contrada di S. Cassiano riceventi per la detta vicinia e per gli uomini che hanno ivi case proprie, eccettuati quelli che sono ivi "salani" di altri una coltre e un quarto di una terra che è prato con alberi e viti e perole posto in "Fagnano" presso la chiesa di S. a Maria, col patto che esso venditore e suoi eredi e proeredi dovranno avere detta terr aper tenimento e locazione perpetua per l'annua rendita da farsi in vendemmia di staia 48 di buon vino franco come si contiene nel rogito di locazione scritto dallo stesso Guinizello.
Fatto in Lucca nella casa di Federigo Giudice quondam Callianello.
Segue quindai l'atto di locazione sopra citato ove si dice che la rendita dovrà farsi del vino che si raccoglie in detta terra, e se manchi dovrà supplirsi d'altronde, e si stabilisce che il conduttore dovrà denunziare ai consoli "pro tempore", o ad uno di loro, quando dovrà vendemmiarsi e calcarsi l'uva. Si dichiara inoltre che i rettori "pro tempore" della chiesa di S. Cassiano dovranno avere il suddetto vino fintantoché piacerà ai consoli per i tempi e ai vicini o maggior parte di loro, i quali in qualunque tempo potranno revocare questa concessione.


Aggiornamenti:
1900-01-01, Contessa
2006-12-31, Nelli Sandro

Immagini:
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