Datazione (rilevata):
11 Giugno 1154
01. Atto
Datazione (rilevata):
11 Giugno 1154
Persone:
rogante: Rolando cardinale, Cancelliere
Regesto:
Rolando card. cancelliere Bolla di Anastasio IV Papa diretta a Lanfranco priore di S. Frediano di Lucca e suoi confrati, colla quale conferma ai medesimi l'ordine canonico, la libertà loro concessa dai suoi predecessori Pasquale, Gelasio, Callisto, Onorio, Innocenzo, Celestino, Eugenio e stabilisce che tutte le loro possessioni presenti e future debbano rimanere ferme e illibatee vi si nominano fra dette possessioni la chiesa di S. Martini, Ipolito e Cassiano di Mutigliano, in Siena la chiesa di S. Martino coll'ospedale e sue pertinenze, la chiesa di S. Salvatore di Mostoio di Lucca e pertinenze; la chiesa di S. Giovanni posta in capo de suburbio coll'ospedale e le altre pertinenze; la chiesa di S. Salvatore costruita nel contado ferrarese loro concessa dalla buona memoria di Landulfo vescovo di Ferrara, e della nobile femmina Imiza e suo figlio Casotto, ed ogni decima di tutto l'allodio di detta chiesa e la chiesa di S. Siro e sue pertinenze che le furono concesse da Grifone vescovo ferrarese, e la villa salaria concessa a detta chiesa di S. Salvatore colle sue pertinenze dal suo predecessore Papa Innocenzo, e le decime del fondo Lavallette pertinenti a detta chiesa; Murla con tutte le sue pertinenze, e ciò che posseggono in Lungithe e Guindolfo e Collemane e in Parmuniano e in Coldisacco e la chiesa di S. Paolo posta fra Orentano e l'alto passo e sue pertinenze; l'ospedale di Cavena presso il Borgo S. Genesio e sue pertinenze; e in oltre le decime che ritraggono dai loro parrocchiani. Concede che morendo il priore non possa esser in preposto che quegli che sarà nominato dal consenso dei confrati e dalla più sana parte dei medesimi salve la reverenza del vescovo di Lucca, se sarà cattolica, da cui dovranno ricevere il crisma, l'olio santo, le conservazioni degli altari e basiliche, le ordinazioni dei chierici se le cncederà gratuitamente e senza pravità. Non possa il vescovo scomunicare o interdire il monastero nè suoi frati salvo per colpe da cui essi non volessero emendarsi dopo ammoniti. Conferma loro l'uso del Battesimo nel Sabato Santo e Pentecoste; e se i canonici di S. Martino giusta l'antica consuetudine non vorranno venire a celebrare il Battesimo il Sabato Santo o per Pentecoste, possano essi celebrarlo: che a nessuno sia lecito senza il loro assenzo di scomunicare o ricevere a penitenza i loro parrocchiani; che senza il loro assenso nessuno possa ungere seppellire o dare penitenza ad alcuno dei loro parrocchiani; che nessun chierico della chiesa maggiore possa togliere il crisma e l'olio che ha la loro chiesa per antica consuetudine, nè proibire di ordinare i loro chierici, che sia loro lecito con licenza del vescovo di ricevere i chierici che fuggono dal secolo. Proibisce che alcun canonico che ha ivi professato possa abbandonare la loro chiesa e passare ad un altro ordine. Proibisce di poter edificare chiese o spedali nella loro parrocchia senza licenza del priore o confrati.
Ego Anastasius catholice ecc. eps. SS.
Ego Imarus Tuscula eps. SS.
Ego Lugo ostiensis eps. SS.
Ego Cencius Portuensis eps. SS.
Ego Gregorius pbr. card. Calixti SS.
Ego Guido pbr. card. tt. Crisogoni SS.
Ego Manfredus pbr. card. tt. S. Savine e SS.
Ego Iulius pbr. card. tt. S. Maralli SS.
Ego Guidus pbr. card. tt. Pastoris SS.
Ego Iordanus pbr. card. tt. SS. Susanne et Feicitatis SS.
Ego Ottavianus pbr. card. tt. SS. Cecilie SS.
Ego Gerardus pbr. card. tt. Stefani in Celio monte SS.
Ego Henricus pbr. card. SS. Achillei e Nerii SS.
Ego Iohannis pbr. card. tt. SS. Silvestri et Martini SS.
Ego Guido card. S. Maria in Porticu, SS.
Ego Odo diac. card. S. Nicholai in carcere tulliano SS.
Datum Lateranum per manum Rolandi S. Rom. Eccles. presb. card. et cancell, III idus iunii indict. II incarnationis Dominice anno MCLIIII, pontificatus vero doni Anastasii pp. IIII anno primo.
Aggiornamenti:
1900-01-01, Contessa
2006-12-31, Nelli Sandro
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