Regolamento per la consultazione
La consultazione dei documenti è regolata da disposizioni generali
(Reg. 2 ottobre 1911, n. 1163; DPR 30 settembre 1963 n. 1409; DPR 30.12.1975,
n. 854; L. 281/99; D.P.R. 490/99), dal regolamento interno, nonché dal codice deontologico.
L'utente ammesso in sala ha il dovere di:
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Tenere sul tavolo esclusivamente il materiale documentario in consultazione e il materiale di lavoro.
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Maneggiare i documenti con la massima cura, evitando ogni possibile manomissione dei supporti e delle scritture.
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Rispettare l'ordine dei fascicoli di ciascuna busta e dei documenti contenuti in ciascun fascicolo, segnalando al personale le eventuali incongruenze rilevate.
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Conservare lo specifico modulo di richiesta all'interno dell'unità archivistica in consultazione.
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Tenere in deposito le unità archivistiche (la relativa autorizzazione può essere estesa fino ad un massimo di n. 5) per un tempo non superiore a 15 giorni.
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Rispettare il silenzio e l'ordine della sala,anche evitando l'uso del telefono cellulare.
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Consegnare copia dell'eventuale pubblicazione o tesi di laurea che utilizzi materiale documentario dell'Archivio di Stato.
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Attenersi scrupolosamente ai divieti di usare penne ad inchiostro liquido, prendere note appoggiandosi ai documenti, apporre segni o numerazioni sulle carte.
Ogni azione di negligenza contraria ai principi di buona conservazione dei documenti
potrà avere come conseguenza il ritiro dell'autorizzazione di accesso alla sala
di studio.
Le norme che regolano l'accesso degli studiosi alla sala di studio devono essere rispettate anche dagli utenti che facciano ricerca per scopi personali non di studio o amministrativi.
Il direttore della sala di studio può disporre ispezioni e controlli dei materiali di cui l'utente risulti in possesso.
Sono attivi sistemi di telesorveglianza.
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