Procedure di Accesso
Chi accede all'Archivio di Stato per la prima volta nell'anno corrente è tenuto a:
- rivolgersi al funzionario di turno in sala per un primo orientamento alla ricerca e per le indicazioni necessarie per un corretto approccio al patrimonio documentario;
- esibire un documento di identità;
- fornire al funzionario di sala tutti i dati necessari per la compilazione della domanda di ammissione da effettuarsi tramite i terminali informatici a ciò predisposti;
- dichiarare di non aver subito condanne, di non trovarsi in una delle incapacità che comportino la perdita dei diritti elettorali e di non essere stato escluso dalle sale di lettura di archivi e biblioteche;
- specificare l'argomento della ricerca.
Tali informazioni sono trattate nel rispetto delle norme sulla privacy.
Chi accede all'Archivio di Stato successivamente è tenuto a:
- segnalare ogni variazione di quanto indicato all'atto della prima domanda di ammissione;
- compilare (tramite i terminali informatici a ciò predisposti) la domanda di ammissione alla nuova ricerca eventualmente avviata nell'anno in corso.
Chi è ammesso in Archivio è tenuto a:
- depositare borse ed altri contenitori nell'apposito guardaroba, prima dell'accesso alla sala di studio;
- firmare il registro di presenza (mattino e/o pomeriggio);
- effettuare correttamente le richieste di consultazione attraverso i terminali informatici a ciò predisposti;
- rivolgersi sempre al funzionario di sala per eventuali chiarimenti.
Il richiedente ha la responsabilità penale e civile per reati o danni derivanti a persone e ad enti dalla diffusione delle notizie contenute nei documenti consultati.
In caso di pubblicazione - parziale o integrale - di carteggi di personalità contemporanee, lo studioso è direttamente responsabile dell'eventuale mancato rispetto del diritto d'autore (legge 22/04/1941, n. 633 e successive modificazioni).
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